La sinfonia è il mio elemento L.V. Beethoven
LO STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l'Associazione denominata "Coro Misto Polifonico Trichiana" fra dilettanti e appassionati del canto. Essa ha sede in Comune di Trichiana (BL).

Art. 2 - CARATTERE
L'associazione ha carattere esclusivamente amatoriale, è indipendente, apartitica e non ha finalità di lucro.
Essa assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

Art. 3 - FINALITA'
Sono finalità dell'associazione:
- diffondere la cultura e la pratica del canto corale, ivi compresa l'attività didattica ed affinarne, attraverso lo studio costante, l'esecuzione interpretativa;
- concorrere a mantenere alto l'interesse musicale partecipando a manifestazioni che favoriscano l'incremento e l'elevazione della nobilissima arte del canto;
- contribuire alla formazione di vincoli di amicizia e concordia con altre realtà co-rali e con quanti si occupano di musica e di cultura;
- promuovere e partecipare con l'esecuzione del canto a iniziative di carattere culturale, volontaristico e sociale;
- organizzare corsi, approfondimenti, prove e concerti per allargare la conoscen-za della musica in generale;
- favorire la ricerca e il recupero di composizioni corali legate alle tradizioni locali.
Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

Art. 4 - SOCI
Sono soci tutti coloro che, accettando senza riserve il presente statuto, presentano domanda al Consiglio Direttivo il quale ne approva o meno l'accoglimento, sentito, per quanto riguarda l'idoneità tecnica al canto, il giudizio insindacabile del Maestro (direttore artistico).
Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.
Gli associati si dividono in soci effettivi, soci sostenitori ed onorari.
I soci effettivi sono i coristi.
I soci sostenitori ed onorari sono quelli che, attraverso atti di liberalità e con attività di collaborazione, sostengono fattivamente l'associazione.
Tutti i soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.
I soci effettivi sono tenuti alla più assidua partecipazione alle attività del coro (prove, esibizioni ecc.) ed a comunicare per tempo le motivazioni dell'eventuale temporanea indisponibilità.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione deliberata insindacabilmente dal consiglio direttivo, per decesso.

Art. 6 - ORGANI
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Art. 7 - ASSEMBLEA
L'assemblea generale è formata da tutti i soci effettivi con diritto di voto e dei soci sostenitori ed onorari senza diritto di voto. Essa è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci. Le votazioni dell'assemblea sono valide e sono espresse a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assemblea:
- discute e vota sull'attività del Consiglio Direttivo
- discute e vota il rendiconto economico e finanziario annuale
- discute e approva il programma annuale
- discute e approva il bilancio preventivo
- determina la quota associativa per i soci effettivi e i soci sostenitori
- fra i propri soci elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno con preavviso di quindici giorni.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo che delibera in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il cui interesse esclusivo esso agisce, tutelandone il prestigio e programmandone l'attività artistica in stretta collaborazione col Direttore artistico.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri stabilito dall'assemblea, cui si aggiunge il Maestro come membro di diritto senza voto.
Il C.D. nomina il Vice Presidente, il Cassiere, il Segretario ed affida ai consiglieri rimanenti altri eventuali incarichi.
Al Segretario compete la tenuta dei libri dell'Associazione, così come sotto specificato:
- libro dei verbali e deliberazioni dell'Assemblea
- libro dei verbali e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- libro degli aderenti all'Associazione
Il Cassiere è il tesoriere dell'Associazione ed è responsabile delle registrazioni contabili e della buona conservazione dei fondi, garantendone la disponibilità per eventuali spese; predispone il rendiconto economico che, approvato dal Consiglio Direttivo, presenta all'Assemblea.
L'organo esecutivo si riunisce mediante convocazione scritta o verbale, da inoltrarsi ai membri del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima, ad iniziativa:
- del Presidente
- di almeno tre Consiglieri
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.
Il Consigliere decade in caso di dimissioni oppure per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo e viene sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria. Il Consiglio Direttivo decade nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Art. 9 - PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti con diritto di firma di tutti gli atti ufficiali.
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea.
Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità morale e materiale dell'andamento dell'Associazione. Egli presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati. In accordo con il Consiglio Direttivo, il Presidente fissa inoltre la data di convocazione dell'Assemblea degli associati e ne predispone l'ordine del giorno. Al Presidente spettano le incombenze di rappresentanza, che egli può delegare ai componenti del Consiglio Direttivo nell'espletamento di tutte le funzioni relative alla carica.
Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
- quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associati o a terzi;
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- conferire incarichi ai componenti del Consiglio Direttivo o dell'assemblea degli Associati per l'esecuzione di compiti e/o finalità inerenti l'attività dell'Associazione.


Art. 10 - RESPONSABILITA' ARTISTICA
La responsabilità artistica di preparare e dirigere il Coro è affidata ad un Maestro, nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Maestro ha il compito di proporre annualmente un programma artistico al Consiglio Direttivo col quale egli si muove in un mutuo rapporto di collaborazione. Avutane l'approvazione, il Maestro ha il compito di rendere operativo tale programma attraverso la direzione di un adeguato periodo di prove di canto individuali e collettive.
Il Maestro è preposto a dare un giudizio di idoneità al canto a chi richieda l'ammissione all'Associazione in qualità di corista ed a definire i caratteri vocali nonché i ruoli interpretativi dei coristi; è inoltre suo compito deciderne la partecipazione alle manifestazioni programmate in accordo con il Presidente.

Art. 11 - GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni del Presidente e dei componenti degli altri Organi Associativi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE-PATRIMONIO
L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.
Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. La quota di ciascun associato si ritiene intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- contributi degli aderenti stabiliti dall'Assemblea
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione medesima. Al patrimonio dell'Associazione appartengono anche le divise che dovessero essere consegnate ai singoli coristi, i quali, venendo meno alla qualità di socio, dovranno restituirle.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le musiche, i testi e tutto il materiale in dotazione del gruppo corale sono di proprietà dell'Associazione e non potranno essere ceduti, copiati e/o fotocopiati, o asportati senza il consenso del Maestro o del Presidente.

Art. 13 - DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
In tale sede l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Il patrimonio associativo e le sopravvenienze attive, dopo aver provveduto alla liquidazione delle passività, dovranno essere destinati ad altra organizzazione non lucrativa che persegua finalità analoghe o similari, come delibererà l'Assemblea stessa, salve diverse prescrizioni di Legge.

Art. 14 - ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - NORME GENERALI
L'Associazione potrà dotarsi di un Regolamento Interno, ove ritenuto necessario.
L'Associazione potrà aderire ad Associazioni, Enti o Federazioni a carattere nazionale e/o internazionale aventi analoghe finalità.

Art. 16 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.